Alcune sentenze della Corte di cassazione hanno ritenuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo: dunque l’estratto di ruolo è atto autonomamente ed immediatamente impugnabile.

L’estratto di ruolo è lo stampato che ciascun contribuente ha diritto di farsi consegnare dagli uffici dell’Agente della riscossione, nel quale sono indicati tutti i debiti iscritti a ruolo a suo carico e tutte le cartelle che gli sono state notificate.

Prima della sentenza in commento si riteneva che questo stampato non fosse atto impugnabile e che eventuali ricorsi dovessero essere rivolti avverso le cartelle o, se nel caso di mancata ricezione delle cartelle, avverso i successivi atti dell’esecuzione forzata (es. avviso di vendita immobiliare).

La sentenza consente di proporre ricorso contro il ruolo, conosciuto attraverso l’estratto rilasciato dall’Agente della riscossione (Equitalia, SERIT, Gerit, etc.), per far valere, ad esempio, la mancata notifica delle cartelle di pagamento o altri vizi formali delle cartelle, senza dover attendere ulteriori atti esattoriali.

Il ricorso avverso l’estratto di ruolo va proposto, per i debiti tributari, innanzi alla Commissione tributaria provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data della stampa. Per i debiti di altra natura è competente il Giudice ordinario e sono previsti termini più ristretti, di venti o quaranta giorni, a seconda dei casi.

Considerato che quella dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo è un materia ancora controversa in giurisprudenza, prima di assumere la decisione di proporre ricorso è consigliabile consultare un professionista specializzato.

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